Divieto di subordinazione nell’iscrizione alla newsletter secondo il GDPR: che cos’è?
Per acquisire nuovi contatti per la newsletter e potenziali clienti, si usano spesso concorsi, e-book e whitepaper come incentivo. In questi casi, gli utenti inseriscono il proprio indirizzo email per avere la possibilità di vincere un premio oppure per ricevere contenuti utili sotto forma di e-book o whitepaper. Spesso però la partecipazione al concorso o il download del materiale è vincolato all’iscrizione simultanea alla newsletter aziendale. Ma collegare automaticamente un servizio o un vantaggio all’iscrizione alla newsletter è davvero legale? Ti spieghiamo cos’è il divieto di subordinazione, se è ancora valido oggi e a cosa devi fare attenzione se invii newsletter.
1. Che cos’è il divieto di subordinazione secondo il GDPR?
Molti incentivi utilizzati nell’email marketing per acquisire nuovi iscritti alla newsletter si basano su un principio molto semplice: dati in cambio di un vantaggio. Che si guardi la cosa dal punto di vista dell’azienda o da quello dell’utente, la situazione è ben nota: un’azienda organizza un concorso interessante oppure offre un whitepaper ricco di informazioni utili da scaricare e, in cambio, riceve gli indirizzi email dei partecipanti o degli interessati. Questi indirizzi vengono poi spesso utilizzati per inserirli nella lista newsletter, così da mantenere il contatto nel tempo.
Tuttavia, collegare automaticamente la partecipazione a un concorso o il download di un whitepaper all’iscrizione alla newsletter è, in linea generale, vietato dal divieto di subordinazione previsto dal GDPR. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce infatti che, per un email marketing conforme alla normativa, le persone debbano acconsentire in modo attivo ed esplicito alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali.
Il divieto di subordinazione serve proprio a evitare che, dando il consenso a una determinata azione (in questo caso la partecipazione a un concorso o il download di un e-book), l’utente acconsenta automaticamente anche al trattamento dei propri dati per altre finalità, garantendo così una maggiore tutela dei dati personali.
Questo principio entra in gioco soprattutto quando il trattamento dei dati – e quindi l’iscrizione alla newsletter – non è necessario per l’esecuzione del servizio principale, come avviene appunto nei concorsi o nel download di whitepaper. Se quindi organizzi un concorso e inserisci automaticamente i partecipanti nella tua mailing list senza un consenso esplicito all’iscrizione alla newsletter, violi il GDPR e rischi una sanzione o una contestazione formale.
💡 Ampliare la mailing list con indirizzi email di alta qualità: ecco come fare.
- Concorsi e whitepaper non sono gli unici modi intelligenti per far crescere la tua mailing list
- La base per permettere agli utenti interessati di iscriversi alla tua newsletter è un modulo di iscrizione efficace e ben posizionato sul sito web
- Inoltre, puoi utilizzare altri incentivi come sconti, buoni, campioni gratuiti o offerte in anteprima, capaci di convincere molti utenti a iscriversi alla newsletter
- Infine, promuovi attivamente la tua newsletter: puoi farlo tramite i social media, attraverso collaborazioni con altri brand o professionisti, oppure anche con attività di marketing offline per raggiungere il pubblico che entra in contatto diretto con la tua attività
2. Il divieto di subordinazione è ancora valido? Ci sono sentenze recenti?
Il divieto di subordinazione non significa che concorsi e whitepaper non siano più strumenti utili o efficaci per aumentare gli iscritti alla newsletter. Dal momento che non si tratta di un divieto assoluto, puoi continuare a utilizzare questi incentivi nel tuo email marketing, a patto di rispettare con attenzione le regole del GDPR.
Un’importante sentenza in questo senso è arrivata anche dall’Oberlandesgericht di Francoforte (27/06/2019 – 6 U 6/19). Un’azienda aveva organizzato un concorso in cui i partecipanti dovevano acconsentire all’utilizzo del proprio numero di telefono per finalità di marketing telefonico. Il problema? L’azienda non era in grado di dimostrare di aver ottenuto un consenso esplicito e verificabile alla memorizzazione dei numeri di telefono (ad esempio tramite double opt-in). Di conseguenza, ha violato il GDPR e ha perso la causa. Allo stesso tempo, il tribunale ha confermato che la subordinazione tra dati del destinatario e servizio offerto può essere lecita, se avviene nel rispetto di determinate condizioni.
Per organizzare concorsi o offrire il download di un whitepaper in modo conforme al GDPR, esistono quindi diverse soluzioni.
In linea teorica, è possibile predisporre un contratto di partecipazione al concorso in cui la partecipazione venga automaticamente collegata al trattamento dei dati. Tuttavia, alla luce del divieto di subordinazione, questa opzione richiede l’intervento di un esperto di protezione dei dati. Di recente, anche il Garante per la protezione dei dati della Renania Settentrionale-Vestfalia (LDI NRW) ha indicato questo approccio come una possibile soluzione.
Detto ciò, il consenso volontario rimane la scelta più sicura dal punto di vista legale, oltre che la più corretta nei confronti degli utenti. In questo modo ottieni solo contatti realmente interessati alla newsletter e quindi più rilevanti per il tuo email marketing. In pratica, non obblighi l’utente a iscriversi alla newsletter per scaricare un whitepaper o partecipare a un concorso, ma offri l’iscrizione come opzione aggiuntiva e facoltativa. Così aumenti la trasparenza e ti presenti come un brand affidabile e un mittente di newsletter credibile.
3. Cosa devono tenere in considerazione i mittenti di newsletter in relazione al divieto di subordinazione?
Per evitare che concorsi o whitepaper entrino in conflitto con il divieto di subordinazione, è utile verificare i seguenti criteri per uno scambio legale tra possibilità di vincita o contenuti esclusivi e i dati di contatto dei nuovi iscritti alla newsletter:
- Volontarietà: la partecipazione a un concorso o il download di un whitepaper deve essere possibile anche senza iscriversi alla newsletter. A questo scopo puoi utilizzare una checkbox opzionale, che l’utente può selezionare liberamente se desidera ricevere la newsletter.
- Chiarezza: deve essere indicato in modo chiaro e comprensibile che l’utente si iscrive alla newsletter e acconsente al trattamento dei dati solo attivando uno specifico campo opzionale. Questo consenso dovrebbe poi essere confermato nel passaggio successivo tramite la procedura di double opt-in.
- Tracciabilità tramite double opt-in: il double opt-in è il metodo più sicuro per dimostrare il consenso esplicito alla ricezione della newsletter. Solo dopo che l’utente ha cliccato sul link presente nell’email di conferma, viene inserito nella lista dei destinatari e inizia a ricevere le comunicazioni.
- Possibilità di revoca tramite link di disiscrizione: secondo il GDPR, i destinatari hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati e di revocare il consenso alla newsletter. Per questo motivo, ogni newsletter deve sempre includere un link di disiscrizione.
4. Conclusione: conviene legare concorsi o contenuti a un’iscrizione obbligatoria alla newsletter?
Tieni sempre presente un principio fondamentale nel tuo email marketing: solo i contatti realmente interessati alla tua azienda e ai tuoi contenuti hanno un valore reale. Cercare di legare forzatamente gli utenti al brand tramite iscrizioni obbligatorie o poco trasparenti alla newsletter non porta alcun vantaggio all’azienda. Al contrario, chi non desidera ricevere la newsletter può danneggiare l’immagine del brand e la strategia di marketing, ad esempio attraverso segnalazioni come spam o commenti negativi nel proprio giro di conoscenze.
Offrire concorsi o contenuti esclusivi, come i whitepaper, rimane comunque un’ottima strategia per aumentare la visibilità del tuo brand e acquisire nuovi iscritti alla newsletter, a condizione però che l’iscrizione venga proposta come un’opzione aggiuntiva e volontaria, e non come un requisito obbligatorio per ottenere il vantaggio.
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